Trenord - Congedi parentali ad ore e turni alternati del personale mobile

ORSA FERROVIE Lombardia scrive in merito alle violazioni di Trenord per quanto riguarda i congedi parentali ad ore e turni alternati del personale mobile.
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Milano, 28 novembre 2025
Prot. 202-2025 /SR Lombardia/ ORSA Ferrovie

Spettabile Trenord S.r.L.
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Amministratore Delegato
Dott. Ing. Andrea Severini
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Relazioni Industriali
Dott. Andrea Rivolta
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e. pc.
Presidente Trenord
Dott.ssa Federica Santini
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Consigliera di Parità Regionale
Dott.ssa Anna Maria Gandolfi
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Presidente CPO Trenord
Dott.ssa Raffaella Vaccari
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CPO Trenord
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Studio Legale Franceschinis
Avv. Lorenzo Franceschinis
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Oggetto: congedi parentali ad ore e turni alternati del personale mobile Trenord

La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, intende contestare formalmente la condotta della Società Trenord S.r.l., la quale, contrariamente a quanto verbalizzato nel 2016 in sede di audizione presso la Consigliera di Parità Regionale (allegato 1), continua a negare al personale mobile la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, ovvero in misura pari a mezza giornata.

È evidente, dal verbale di audizione del 14 marzo 2016 (Consigliera di Parità Regionale, dott.ssa Carolina Pellegrini), come Trenord abbia riconosciuto la necessità di aggiornare gli applicativi aziendali per consentire la fruizione del congedo parentale ad ore, in conformità alla normativa vigente. Ad oggi, invece, la Società impone ai lavoratori del personale mobile esclusivamente la fruizione giornaliera, con evidente lesione dei diritti di conciliazione vita-lavoro e in palese violazione degli impegni assunti.

Si ritiene utile, tra l’altro, richiamare la normativa di riferimento:

  • Lgs. 151/2001 – Testo Unico sulla maternità e paternità (art. 32 e ss.), sancisce e conferma il diritto al congedo parentale entro i primi 12 anni di vita del figlio e ne consente la fruizione ad ore così come introdotto dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità) e poi disciplinata dal D.Lgs. 80/2015 (Jobs Act – misure di conciliazione vita-lavoro);
  • Circolare INPS n. 152/2015, conferma la possibilità di fruizione frazionata senza riduzione del monte complessivo;
  • CCNL Mobilità – Area AF del 22 maggio 2025, all’articolo 33 comma 2.2, consente la fruizione su base oraria, previo preavviso scritto di almeno 2 giorni, in misura pari a mezza giornata di ferie e per il personale per il quale è prevista dal presente CCNL o dagli eventuali contratti aziendali la fruizione delle ferie a mezza giornata;
  • Contratto di Trenord, all’articolo 20 comma 4, prevede la possibilità di fruizione di mezza giornata a tutti i lavoratori, senza escludere il personale mobile. Inoltre, così come previsto dal comma 2.2 dell’articolo 33 del CCNL Mobilità – Area AF non risulta che sia stata concordata alcuna modalità differente di programmazione della fruizione, giornaliera o oraria, dei permessi, al fine di contemperare il diritto a detta fruizione con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell’azienda;
  • Direttiva UE 2019/1158, recepita nell’ordinamento italiano, sancisce il diritto dei lavoratori a modalità flessibili di fruizione dei congedi;
  • Lgs. 105/2022, rafforza le misure di conciliazione vita-lavoro;
  • 31, 37 e 41 della Costituzione, in cui si chiarisce che la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù; viene sancita la parità di diritti tra lavoratori e lavoratrici e la tutela della maternità; infine si vietano pratiche aziendali lesive della dignità umana;
  • 2087 c.c., impone al datore di lavoro di tutelare salute e dignità dei lavoratori.

Si richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. lav. n. 19679/2016; n. 11023/2019), che ha ribadito come il congedo parentale costituisca un diritto potestativo del lavoratore, non subordinato a valutazioni discrezionali del datore di lavoro.

La scrivente intende, inoltre, contestare alcune decisioni aziendali che, di fatto, impediscono ai genitori ambedue turnisti – anche qualora entrambi siano dipendenti Trenord – di alternare i rispettivi turni di lavoro, negando così la possibilità di organizzare un’effettiva turnazione familiare. Si ritiene che tale condotta sia:

  • di ostacolo per la gestione equilibrata dei figli e la conciliazione vita-lavoro;
  • una discriminazione indiretta, in violazione dell’ 3 della Costituzione;
  • in contrasto con la Direttiva UE 2019/1158, che promuove la flessibilità organizzativa e la condivisione delle responsabilità familiari;
  • in violazione dell’ 2087 c.c., non tutelando la dignità e la salute dei lavoratori-genitori, oltre agli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale.

            Alla luce di quanto sopra si chiede l’aggiornamento immediato dei sistemi e delle procedure aziendali, al fine di consentire al personale mobile la fruizione del congedo parentale anche su base oraria, ovvero in misura pari a mezza giornata, come già previsto e confermato dalla stessa azienda, nonché la garanzia della possibilità di organizzare turni alternati tra genitori conviventi o co‑genitori, così da assicurare una gestione equilibrata dei figli e una reale conciliazione vita‑lavoro.

In difetto di un tempestivo adeguamento ed in attesa di riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla presente, la scrivente si riserva di attivare ogni iniziativa utile presso le competenti sedi giudiziarie e amministrative, a tutela dei diritti dei lavoratori.

Distinti saluti.