ORSA Ferrovie scrive a Trenord in merito agli spostamenti, non conformi alle norme contrattuali, disposti ai lavoratori temporaneamente inidonei.
Oggetto: Assegnazione per inidoneità temporanea – Richiesta di intervento urgente
La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di lavoratori in servizio presso la Direzione Operativa Produzione e Organizzazione Equipaggi, intende esprimere forte preoccupazione in merito a recenti provvedimenti aziendali per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione specifica che appaiono in contrasto con la normativa vigente e con le tutele previste dal CCNL AF.
In particolare, è stato segnalato che alcuni lavoratori, resi temporaneamente inidonei per motivi di salute – in parte riconducibili alla mansione svolta – siano stati assegnati ad attività operative presso strutture e/o sedi diverse da quella di appartenenza, con un preavviso di appena un paio di giorni. Tali sedi risultano ubicate in comuni non limitrofi, comportando un significativo aggravio in termini di distanza casa-lavoro, senza il necessario consenso del lavoratore né un congruo preavviso.
Si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dall’articolo 31, comma 12, del CCNL AF, secondo cui “l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU ovvero RSA ove esistenti”. Lo stesso articolo, così come altre disposizioni interne a Trenord di conoscenza da parte delle Organizzazioni Sindacali, non contempla alcuna disciplina specifica per eventuali trasferimenti in caso di inidoneità (definitiva o temporanea). In tali circostanze, risulta pacifica l’applicazione della disciplina generale prevista dall’articolo 50, ovvero dall’articolo 51 nel caso di assegnazione di nuova sede all’interno della stessa unità produttiva, del Contratto Nazionale delle Attività Ferroviarie.
Pertanto, in assenza di ricollocazione in sedi ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi, il contratto prevede che il trasferimento in altre località debba avvenire con un preavviso minimo, entro il quale il lavoratore ha facoltà di presentare eventuali motivazioni contrarie. In alternativa, se l’azienda ha urgenza di utilizzare il lavoratore in altra sede può ricorrere all’istituto della “trasferta”, nei casi previsti.
Si ribadisce che un preavviso di appena pochi giorni per la modifica della sede di lavoro di un dipendente in condizione di temporanea inidoneità risulta del tutto inopportuno, soprattutto qualora la nuova sede sia ubicata a una distanza significativa, anche di centinaia di chilometri. Tale modalità di assegnazione si configura come lesiva dei diritti del lavoratore e in evidente contrasto con le disposizioni previste dal vigente contratto collettivo.
Si richiama inoltre quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, di garantire la tutela della salute del lavoratore, anche attraverso l’assegnazione a mansioni compatibili con il suo stato di salute, evitando il rischio di aggravamento della patologia, tenendo altresì in considerazione che uno spostamento logistico estenuante è, di per sé, un fattore di rischio.
Si evidenzia infine che l’art. 13 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta il mutamento di mansioni, salvo che ciò avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive quindi come nei casi riportati per motivi di salute certificati, ma sempre nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi.
Qualora confermata, tale condotta configurerebbe una gestione non conforme alle disposizioni contrattuali e legislative, con il concreto rischio di compromettere il diritto alla salute e alla dignità professionale del personale coinvolto. Si ritiene inaccettabile che lavoratori temporaneamente inidonei vengano destinati a mansioni potenzialmente aggravanti per il loro stato di salute o trasferiti senza il rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo.
Si rileva, tra l’altro, come la stessa errata procedura aziendale venga applicata nei casi in cui il personale sia temporaneamente considerato inidoneo per inconvenienti di esercizio.
Alla luce delle criticità evidenziate, si richiede con urgenza:
- la valutazione dei rischi intrinsechi nei cambi mansione e/o cambio sede nel caso delle varie inidoneità e, qualora tale valutazione fosse già stata effettuata, l’invio della documentazione relativa;
- l’immediata sospensione dei provvedimenti di assegnazione che risultino non conformi alla normativa vigente e alle disposizioni contrattuali;
- la garanzia del pieno rispetto delle tutele previste per il personale in condizione di temporanea inidoneità, in coerenza con quanto stabilito dal CCNL di riferimento;
- la trasmissione alle rappresentanze sindacali (sia RSU che Organizzazioni Sindacali) di un’informativa dettagliata e puntuale in merito alle modalità di applicazione dell’articolo 31 del CCNL AF, la cui attuazione risulta attualmente disattesa;
- la trasmissione alla scrivente del documento contenente la procedura applicata da Trenord nei casi sopra riportati, ovvero per temporanea inidoneità per motivi di salute od inconvenienti di esercizio, e quella applicata nei casi di inidoneità definitiva.
Si resta a disposizione per ogni utile confronto e si ritiene opportuno, a tal fine, organizzare un incontro dedicato al tema, volto a favorire il dialogo e a individuare soluzioni condivise.
Distinti saluti.
p. la Segreteria Regionale OR.S.A. Ferrovie
Il Segretario Regionale
Luca Beccalli