Trenitalia - Riposo Settimanale

ORSA Ferrovie scrive in merito al riposo settimanale in TRENITALIA 

SCARICA LA NOTA.

Oggetto: Rispetto riposo settimanale-p. 2.7.2 e 2.7.4 lettera a) C.A.  Gruppo FS

La scrivente Organizzazione Sindacale contesta formalmente le attuali modalità di programmazione dei turni di lavoro del personale mobile degli equipaggi SP1 e SP3 nel contesto lombardo. È stata infatti rilevata una prassi gestionale che, attraverso l’utilizzo dell’applicativo IVU, rischia di compromettere le tutele poste a garanzia del recupero psico‑fisico dei lavoratori.

In più occasioni l’Azienda ha programmato il termine della prestazione lavorativa alle ore 00:00 (o comunque in prossimità del termine della giornata solare) del giorno immediatamente precedente l’inizio del riposo settimanale, basandosi su una puntualità meramente teorica che, nel concreto contesto operativo ferroviario, risulta strutturalmente irrealistica e non riscontrabile nella pratica quotidiana.

Tale impostazione risulta in contrasto con quanto previsto ai punti 2.7.2 e 2.7.4 lett. a) del Contratto Aziendale del 22 maggio 2025, che stabiliscono come i periodi di riposo di durata minima pari a 48 ore debbano necessariamente comprendere due intere giornate di calendario. Poiché, secondo consolidata interpretazione giuridica e amministrativa, la giornata di calendario coincide con l’arco temporale 00:00–24:00, qualsiasi ritardo treno determina dunque l’invasione della prima giornata di riposo, che cessa così di essere “intera”, rendendo la prestazione non conforme ai requisiti qualitativi fissati dalla contrattazione di secondo livello.

Non può pertanto essere condivisa l’applicazione del punto 2.4.3 del medesimo Contratto Aziendale per giustificare tale programmazione come mero esercizio del potere organizzativo. La pianificazione teorica, infatti, non può prescindere dalla fruizione effettiva del riposo. Tale dinamica si intreccia con quanto previsto dall’art. 27, punto 2.4.1 del CCNL Mobilità/Area AF, secondo cui il riposo settimanale decorre dal termine dell’ultimo periodo di lavoro giornaliero. Qualora il turno si concluda oltre la mezzanotte, lo slittamento della decorrenza annulla il requisito delle due giornate di calendario, incidendo sulla prevedibilità dell’orario di lavoro, principio cardine del D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza), e sui doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.

Si richiama inoltre che la tutela della giornata di calendario è funzionale alla piena applicazione dell’art. 36, comma 3, della Costituzione e dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 66/2003, volti a garantire un effettivo distacco dall’attività lavorativa per finalità sociali e familiari.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale conferma la piena disponibilità ad avviare un confronto costruttivo mediante l’attivazione di un tavolo negoziale, finalizzato a effettuare le opportune verifiche congiunte sui turni e a individuare soluzioni organizzative che contemperino le esigenze produttive, con il rispetto sostanziale dei diritti contrattuali e della qualità della vita del personale mobile.

Nelle more di tale confronto, si ritiene tuttavia necessario e non più differibile il superamento dell’attuale impostazione dei parametri dell’applicativo IVU, disponendo la cessazione di questa specifica modalità di programmazione, al fine di ristabilire margini temporali di salvaguardia che assicurino, in ogni circostanza, l’integrità delle due giornate di riposo da calendario.

Distinti saluti.