Trenord -Denuncia formale di gravi violazioni contrattuali

La Segreteria Regionale ORSA Ferrovie Lombardia denuncia le gravi violazioni contrattuali: SCARICA LA NOTA.

Milano, 13 gennaio 2025

Prot. 007-2026 /SR Lombardia/ ORSA Ferrovie     

Oggetto: Denuncia formale di gravi violazioni contrattuali e peggioramento deliberato delle condizioni di lavoro.

La scrivente Organizzazione Sindacale denuncia con la massima fermezza il gravissimo deterioramento delle condizioni di lavoro del Personale di Bordo e di Macchina, aggravato da scelte aziendali unilaterali e in aperto contrasto con norme, accordi e basilari principi di tutela della salute e della sicurezza.

La massiccia adesione allo sciopero conclusosi ieri conferma un malessere profondo, generato da una gestione che ha oltrepassato ogni limite di sostenibilità.

Le bozze dei turni del personale mobile relative al periodo 06/02/2026 – 12/12/2026 rappresentano la prova definitiva di un disegno organizzativo volto a incrementare la produttività in modo esasperato e strutturato, sfruttando l’evento olimpico come pretesto per introdurre forzature che l’Azienda intende rendere permanenti.

Si evidenziano, in particolare, condotte di gravità eccezionale:

  • violazione sistematica del riposo minimo dopo i servizi notturni, con l’imposizione di 14 ore anziché delle 16 previste dal Contratto Aziendale, basata su un’interpretazione arbitraria di un modello di turni mai realmente applicato, definito o formalizzato;
  • incremento dei servizi con riposo fuori residenza su turni notturni, con impatti diretti sulla salute psicofisica del personale:
  • superamento massiccio e incontrollato del limite del 25% di disponibilità, che annulla ogni possibilità di pianificazione della vita privata e familiare.

A questo si aggiunge un quadro di relazioni industriali ormai compromesso: i modelli M704 vengono costantemente stravolti dall’introduzione unilaterale del sistema BDPI, mai condiviso e neppure discusso con la scrivente, utilizzato per modificare arbitrariamente servizi, carichi di lavoro e riposi minimi. Tale strumento, applicato in modo opaco e non verificabile, svuota di significato ogni precedente negoziazione e rende impossibile garantire condizioni di lavoro conformi agli standard minimi di sicurezza, refezione e dignità professionale.

Alla luce di tali violazioni, la scrivente considera la situazione attuale non più tollerabile e lo sciopero appena concluso rappresenta solo l’inizio di una fase di opposizione necessaria, qualora non intervenga un immediato e sostanziale cambio di rotta.

Si richiede pertanto, senza alcuna possibilità di ulteriore dilazione:

  • il ripristino immediato e integrale delle 16 ore di riposo dopo i servizi notturni, con cessazione immediata di ogni deroga illegittima;
  • il ritiro di tutte le forzature produttive introdotte nei turni di lavoro sia precedenti che relative all’evento olimpico, con il pieno rientro nei limiti contrattuali;
  • l’apertura immediata di un confronto reale e trasparente sull’utilizzo del sistema BDPI e sul rispetto rigoroso delle percentuali di disponibilità e dei servizi programmati;
  • l’avvio di una negoziazione dedicata per il personale mobile, finalizzata al miglioramento delle condizioni normative ed economiche del settore, dopo dieci anni di contratto scaduto.

In assenza di risposte concrete e tempestive, questa Segreteria Regionale attiverà tutti gli strumenti di tutela e mobilitazione previsti dall’ordinamento, senza escludere alcuna iniziativa.

In attesa di un riscontro immediato si porgono distinti saluti.

Trenord - Inidoneità e Spostamenti

ORSA Ferrovie scrive a Trenord in merito agli spostamenti, non conformi alle norme contrattuali, disposti ai lavoratori temporaneamente inidonei.

SCARICA QUI LA NOTA. 

Oggetto: Assegnazione per inidoneità temporanea – Richiesta di intervento urgente

La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di lavoratori in servizio presso la Direzione Operativa Produzione e Organizzazione Equipaggi, intende esprimere forte preoccupazione in merito a recenti provvedimenti aziendali per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo alla mansione specifica che appaiono in contrasto con la normativa vigente e con le tutele previste dal CCNL AF.

In particolare, è stato segnalato che alcuni lavoratori, resi temporaneamente inidonei per motivi di salute – in parte riconducibili alla mansione svolta – siano stati assegnati ad attività operative presso strutture e/o sedi diverse da quella di appartenenza, con un preavviso di appena un paio di giorni. Tali sedi risultano ubicate in comuni non limitrofi, comportando un significativo aggravio in termini di distanza casa-lavoro, senza il necessario consenso del lavoratore né un congruo preavviso.

Si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dall’articolo 31, comma 12, del CCNL AF, secondo cui “l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU ovvero RSA ove esistenti”. Lo stesso articolo, così come altre disposizioni interne a Trenord di conoscenza da parte delle Organizzazioni Sindacali, non contempla alcuna disciplina specifica per eventuali trasferimenti in caso di inidoneità (definitiva o temporanea). In tali circostanze, risulta pacifica l’applicazione della disciplina generale prevista dall’articolo 50, ovvero dall’articolo 51 nel caso di assegnazione di nuova sede all’interno della stessa unità produttiva, del Contratto Nazionale delle Attività Ferroviarie.

Pertanto, in assenza di ricollocazione in sedi ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi, il contratto prevede che il trasferimento in altre località debba avvenire con un preavviso minimo, entro il quale il lavoratore ha facoltà di presentare eventuali motivazioni contrarie. In alternativa, se l’azienda ha urgenza di utilizzare il lavoratore in altra sede può ricorrere all’istituto della “trasferta”, nei casi previsti.

Si ribadisce che un preavviso di appena pochi giorni per la modifica della sede di lavoro di un dipendente in condizione di temporanea inidoneità risulta del tutto inopportuno, soprattutto qualora la nuova sede sia ubicata a una distanza significativa, anche di centinaia di chilometri. Tale modalità di assegnazione si configura come lesiva dei diritti del lavoratore e in evidente contrasto con le disposizioni previste dal vigente contratto collettivo.

Si richiama inoltre quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, di garantire la tutela della salute del lavoratore, anche attraverso l’assegnazione a mansioni compatibili con il suo stato di salute, evitando il rischio di aggravamento della patologia, tenendo altresì in considerazione che uno spostamento logistico estenuante è, di per sé, un fattore di rischio.

Si evidenzia infine che l’art. 13 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) vieta il mutamento di mansioni, salvo che ciò avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive quindi come nei casi riportati per motivi di salute certificati, ma sempre nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi.

Qualora confermata, tale condotta configurerebbe una gestione non conforme alle disposizioni contrattuali e legislative, con il concreto rischio di compromettere il diritto alla salute e alla dignità professionale del personale coinvolto. Si ritiene inaccettabile che lavoratori temporaneamente inidonei vengano destinati a mansioni potenzialmente aggravanti per il loro stato di salute o trasferiti senza il rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo.

                Si rileva, tra l’altro, come la stessa errata procedura aziendale venga applicata nei casi in cui il personale sia temporaneamente considerato inidoneo per inconvenienti di esercizio.

Alla luce delle criticità evidenziate, si richiede con urgenza:

  • la valutazione dei rischi intrinsechi nei cambi mansione e/o cambio sede nel caso delle varie inidoneità e, qualora tale valutazione fosse già stata effettuata, l’invio della documentazione relativa;
  • l’immediata sospensione dei provvedimenti di assegnazione che risultino non conformi alla normativa vigente e alle disposizioni contrattuali;
  • la garanzia del pieno rispetto delle tutele previste per il personale in condizione di temporanea inidoneità, in coerenza con quanto stabilito dal CCNL di riferimento;
  • la trasmissione alle rappresentanze sindacali (sia RSU che Organizzazioni Sindacali) di un’informativa dettagliata e puntuale in merito alle modalità di applicazione dell’articolo 31 del CCNL AF, la cui attuazione risulta attualmente disattesa;
  • la trasmissione alla scrivente del documento contenente la procedura applicata da Trenord nei casi sopra riportati, ovvero per temporanea inidoneità per motivi di salute od inconvenienti di esercizio, e quella applicata nei casi di inidoneità definitiva.

Si resta a disposizione per ogni utile confronto e si ritiene opportuno, a tal fine, organizzare un incontro dedicato al tema, volto a favorire il dialogo e a individuare soluzioni condivise.

Distinti saluti.

p. la Segreteria Regionale OR.S.A. Ferrovie
Il Segretario Regionale
Luca Beccalli

Straordinari Trenord

ORSA Ferrovie scrive a Trenord per la richiesta di disponibilità per il 25 dicembre 2025: SCARICA LA NOTA.

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COMUNICATO STAMPA - STRAORDINARI TRENORD

La grave carenza di personale denunciata più volte da ORSA Ferrovie Lombardia è confermata dalla richiesta inviata ai lavoratori del personale mobile, da parte dell’azienda Trenord, rispetto alla disponibilità di effettuare prestazioni straordinarie nella giornata del 25 dicembre.

Oltre alle solite telefonate abbiamo appreso anche di una comunicazione molto chiara inviata ai lavoratori: […] in considerazione delle attuali esigenze di copertura del servizio e della particolare situazione del periodo, si chiede cortesemente al personale la disponibilità volontaria a prestare servizio straordinario nella giornata del 25 dicembre. […] la richiesta viene formulata […] con l’obiettivo di garantire, grazie alla collaborazione di tutti, la regolare effettuazione del servizio.

ORSA Ferrovie Lombardia prende atto della comunicazione inviata su indicazione della Direzione Produzione Organizzazione Equipaggi di Trenord in data 20 dicembre, con cui si richiede al personale la disponibilità volontaria a prestare servizio straordinario nella giornata del 25 dicembre. Tale richiesta, formulata in prossimità delle festività natalizie, rappresenta un’ulteriore conferma della cronica insufficienza di organico che il nostro sindacato ha denunciato pubblicamente nella manifestazione del 15 dicembre scorso.

La necessità di ricorrere a prestazioni straordinarie da parte dei lavoratori in un giorno festivo, appellandosi alla “collaborazione di tutti” per garantire la regolare effettuazione del servizio, evidenzia in modo inequivocabile l’incapacità dell’azienda nel pianificare il servizio ferroviario in modo sostenibile e rispettoso dei diritti dei lavoratori.

ORSA Ferrovie Lombardia ribadisce che:

  • La carenza di personale non si configura come un’emergenza improvvisa, ma il risultato di scelte aziendali che da anni ignorano le richieste di assunzioni stabili e adeguate;
  • Il ricorso sistematico alla disponibilità volontaria e allo straordinario non può diventare prassi ordinaria, soprattutto in giornate festive che dovrebbero essere tutelate;
  • La qualità del servizio e la sicurezza operativa non possono essere garantite senza un organico sufficiente e correttamente distribuito.

Invitiamo l’azienda a prendere atto della situazione e ad aprire un confronto serio e trasparente con le organizzazioni sindacali, finalizzato a un piano straordinario di assunzioni e a una revisione complessiva dell’organizzazione del lavoro in coerenza con la normativa dell’attuale CCNL delle Attività Ferroviarie.

ORSA Ferrovie Lombardia continuerà a vigilare e a denunciare ogni situazione che metta a rischio la salute, la dignità dei lavoratori e la qualità del servizio pubblico.

Milano, 22 dicembre 2025

Audizione Commissione di Garanzia Sciopero

In data 5 dicembre ORSA Ferrovie Lombardia ha svolto una AUDIZIONE presso la Commissione di Garanzia Scioperi.

Di seguito la RELAZIONE di ORSA Ferrovie Lombardia scaricabile anche DA QUI.

In premessa, onde evitare qualsiasi ragionevole dubbio o diversa interpretazione, si ribadisce che l’accordo del settore ferroviario del 23 novembre 1999, all’articolo 2, definisce due distinti campi di applicazione, indicati come comma a e comma b:

  • Comma a: prevede le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all’intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità e alle franchigie (di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7). Tali disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo F.S.
  • Comma b: disciplina la revoca degli scioperi proclamati, il divieto di scioperi concomitanti, l’intervallo soggettivo e oggettivo tra scioperi, nonché le prestazioni indispensabili (di cui ai punti 3, 4 e 5). Tali disposizioni si applicano esclusivamente al personale addetto alla circolazione dei treni, delle Navi Traghetto e ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica o organizzativa con la circolazione dei treni (in particolare: manutenzione nei limiti indicati, assistenza, informazione).

Con delibera n. 03/129 del 9 settembre 2003, la Commissione di Garanzia ha stabilito che la predeterminazione delle due fasce orarie entro le quali può essere effettuata la prima azione di sciopero trova applicazione soltanto per il personale individuato dall’art. 2, lett. b). In particolare, il verbale n. 713 del 1° marzo 2007 ha chiarito che per il personale delle officine ferroviarie non si applica l’obbligo di iniziare lo sciopero alle ore 9.00.
Con protocollo 0001129/TF del 24 gennaio 2017, la Commissione di Garanzia ha nuovamente ribadito che per il personale non connesso alla circolazione dei treni — tra cui manutenzione ordinaria e biglietterie — non si applica l’obbligo di predeterminazione delle due fasce orarie per la prima azione di sciopero, restando invece vincolato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, lett. a (preavviso, durata, intervallo soggettivo, franchigie).
Con verbale n. 544 del 22 aprile 2004, la Commissione di Garanzia ha disposto che, laddove un servizio strumentale non sia compreso nel campo di applicazione dell’accordo o della regolamentazione provvisoria
che disciplina il servizio principale, esso seguirà le regole di settore specifiche, ove esistenti. La Commissione ha inoltre deliberato di non adottare un indirizzo generale sulle attività strumentali nei servizi pubblici essenziali.

Personale di manutenzione e inadempienze aziendali
Il comma 4.2.2 prevede che annualmente la Società, d’intesa con le OO.SS. regionali, predisponga un piano di presenziamento massimo negli impianti interessati; in caso di mancato accordo, la Società potrà varare un proprio programma provvisorio, sottoponendo l’eventuale dissenso alla Commissione di Garanzia. Nonostante tale obbligo, Trenord non ha mai convocato le OO.SS. per definire quali impianti fossero connessi da nesso di strumentalità alla circolazione dei treni.
La scrivente, nelle norme tecniche emanate, ha sempre recepito la suddivisione degli impianti stabilita da Trenord, qualificando come “non connessi” quelli privi di comandi sui lavoratori, poiché l’obbligo riguarda esclusivamente gli impianti di cui al comma b dell’accordo del 23 novembre 1999. Dal 1999 a oggi, tutti gli scioperi del trasporto ferroviario hanno avuto modalità differenziate, distinguendo tra personale connesso e non connesso alla circolazione dei treni.
L’indicazione immediata n. 3133, inviata alla Segreteria Regionale OR.S.A. Ferrovie della Lombardia, contrariamente a quanto sancito dall’accordo del 23 novembre 1999, non distingue i servizi di manutenzione tra connessi e non connessi alla manutenzione rotabili.
Nello specifico, negli impianti di Camnago, Lecco, Iseo, Officina Novate, Milano Fiorenza Capannoni 1-2-3 e Cremona, Trenord non ha mai disposto alcun comando oltre ad effettuare turni 5/7 e non 7/7 o turni a giornata e non h24; motivo per cui appare naturale la loro individuazione nel comma a dell’art. 2. Diversamente, presso Novate Deposito e Fap di Fiorenza, Trenord ha impartito comandi ai lavoratori, in quanto vi si svolgono attività di manutenzione correttiva, connesse alla messa in servizio e alla regolarità della circolazione dei treni in turni 7/7 e h24.
In considerazione delle inadempienze aziendali, si chiede alla Commissione di Garanzia di sollecitare Trenord, così come previsto dall’accordo del settore ferroviario, a convocare le parti per definire gli impianti e il contingente di personale da comandare in occasione degli scioperi.

Contestazione delle decisioni della Commissione
Si ritiene arbitraria e illegittima la decisione della Commissione di Garanzia di individuare il personale della manutenzione non connesso alla circolazione dei treni e il personale delle biglietterie nel comma b dell’art. 2 dell’accordo di settore, in quanto non conforme né all’accordo stesso né alle recenti delibere della Commissione.
Tale affermazione è confermata dal fatto che, dall’entrata in vigore dell’accordo del settore ferroviario, in tutti gli scioperi proclamati da tutte le organizzazioni sindacali, il personale non connesso alla circolazione dei treni ha sempre aderito con modalità differenziate.
Per tali motivi, si ritiene che la Commissione di Garanzia, con l’indicazione n. 3133, abbia assunto un’iniziativa che va ben oltre il ruolo e i compiti attribuiti dalla Legge 146/90.
Qualora l’indicazione richiami la procedura di proclamazione di sciopero, la scrivente garantisce che, in occasione dei prossimi scioperi, le modalità di adesione del personale non collegato da nesso di strumentalità alla circolazione dei treni saranno indicate direttamente nell’atto di proclamazione, anziché nelle norme di attuazione o con comunicazione successiva come successo in occasione dello sciopero del 16 novembre.
In ogni caso, la diversa adesione non può essere considerata uno sciopero “a pacchetto”, poiché — diversamente da quanto affermato — il personale non connesso alla circolazione dei treni non determina in alcun modo disservizi alla normale circolazione ferroviaria. Si tratta, infatti, dello stesso sciopero, al quale il personale privo dell’obbligo di rispetto della fascia oraria 9.00-16.59 (17.59) aderisce con modalità diverse.

Servizio Lunga Percorrenza
Con riferimento alla segnalazione sulle prestazioni del Servizio Lunga Percorrenza assicurato da Trenord, si evidenzia di non aver sottoscritto gli accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, ribadendo le considerazioni già comunicate alla Commissione di Garanzia.
La scrivente, in conformità alle delibere della Commissione di Garanzia, ha sempre rispettato la regolamentazione del Servizio Lunga Percorrenza, valutata idonea dalla Commissione stessa con delibera n. 14/461 del 24 novembre 2014. Inoltre, non è pervenuta alcuna nota della Commissione che attivi le procedure di legge per modificarne la regolamentazione.
Si sottolinea, altresì, che non compete all’OR.S.A. Lombardia l’effettuazione dei servizi indispensabili di cui alla Legge 146/90, né risulta che Trenord abbia richiesto di modificare l’elenco dei treni previsto dall’accordo, del quale si ribadisce non è parte stipulante. Parimenti, non risultano segnalazioni da parte di associazioni o altri soggetti.
Ciò nondimeno, si ritiene che tale presupposto non possa determinare un automatico recepimento del Servizio L.P. previsto dalla delibera n. 25/20 del 25 gennaio 2025, motivata dal mancato raggiungimento di un accordo tra le parti stipulanti sul punto 4.2.2 dell’accordo del settore ferroviario.


Pertanto, si contesta integralmente quanto comunicato con nota n. 3133/25 del 14 novembre 2025, anche nella parte relativa all’indicazione di garantire servizi indispensabili, e soprattutto si evidenzia come non possa il sindacato conformarsi di propria iniziativa alla delibera n. 25/20 del 25 gennaio 2025.

MANIFESTAZIONE ORSA FERROVIE – LOMBARDIA

Manifestazione

📢 MANIFESTAZIONE ORSA FERROVIE – LOMBARDIA
⚠️ BASTA SCUSE, BASTA ABUSI!

👉 È tempo di agire!

📍 Palazzo Pirelli – Via Fabio Filzi 22, Milano
📅 15 dicembre
⏰ Ore 10:00

🟠 Facciamoci sentire!